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CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO DOPO LA RIFORMA CARTABIA

La negoziazione assistita permette ai coniugi di effettuare la separazione o il divorzio senza recarsi in Tribunale mediante la sola presenza necessaria ed essenziale di un avvocato per parte. E’ possibile fare ricorso alla separazione consensuale o al divorzio anche in presenza di figli minori. A seguito dell’accordo di negoziazione assistita, avviene l’assegnazione della casa coniugale, l’affidamento dei figli minori con relativo diritto di visita, la regolazione di un eventuale mantenimento del coniuge, e la divisione dei beni comuni.
Vediamo meglio nel dettaglio alcuni aspetti. Ai sensi dell’art. 6 co. 1 e 1-bis della legge 10 novembre 2014, n. 162, l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita deve essere sottoscritto dalle parti e da almeno un avvocato per parte. L’accordo può concernere la separazione personale, la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio, la modifica delle condizioni di separazione o divorzio, l’affidamento e il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, la modifica delle precedenti condizioni di affidamento e mantenimento dei figli, la determinazione degli alimenti, nonché lo scioglimento dell’unione civile e sue eventuali modifiche successive. Ai sensi dell’art. 6 co. 2 in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il tribunale (territorialmente) competente entro il termine di dieci giorni dalla data certificata di conclusione dello stesso. Il Procuratore della Repubblica lo autorizzerà solo quando riterrà che l’accordo sia conforme all’interesse dei figli; in caso contrario, lo trasmetterà al Presidente del Tribunale. Tale termine è da ritenersi perentorio e valido sia per le negoziazioni genitoriali che per quelle coniugali (ex art. 6 co. 2): e ciò in ragione degli effetti che la legge (art. 6, co. 3) fa discendere dalla data certificata dell’accordo.
In assenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo dovrà essere trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per il nulla osta, che verrà emesso solo in difetto di irregolarità. Nell’accordo gli avvocati dovranno espressamente dare atto, ex art. 6 co. 3: 1) di aver tentato di conciliare le parti; 2) di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare; 3) di averle informate dell’importanza per i figli minori di trascorrere tempi adeguati con ciascun genitore. L’accordo può prevedere patti di trasferimento immobiliare, aventi efficacia obbligatoria Gli avvocati dovranno altresì certificare, ai sensi l’autografia delle firme delle parti; 2) la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico; 3) l’invio a mezzo p.e.c. dell’accordo firmato digitalmente a cura degli avvocati che assistono le parti. 4) la valutazione di equità dell’assegno di mantenimento pattuito in unica soluzione.

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